Comune di Andrano - Statuto completo

Oggi è il 30 08 2008
cerca nel sito  
Accedi alla pagina iniziale

Statuto Comunale completo

Lo Statuto (Art. 6 T.U.E.L. DLgs n. 267/2000) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2004

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
art. 1 - principi generali
art. 2 - sede - territorio - gonfalone - stemma
art. 3 - autonomia e partecipazione
art. 4 - programmazione e cooperazioni per lo sviluppo
art. 5 - servizi sociali
art. 6 - sviluppo economico
art. 7 - assetto ed utilizzazione del territorio
art. 8 - funzioni
art. 9 - l'attivita' amministrativa
art. 10 - consiglio comunale dei ragazzi
art. 11 - l'informazione

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I DEFINIZIONE E DELIBERAZIONI
art. 12 - organi
art. 13 - deliberazioni degli organi collegiali

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE
art. 14 - consiglio comunale - attribuzioni
art. 15 - elezione e durata
art. 16 - prima adunanza e convocazione
art. 17 - convocazione
art. 18 - regolamento del consiglio comunale
art. 19 - linee programmatiche di mandato
art. 20 - commissioni
art. 21 - prerogative - diritti e doveri dei consiglieri comunali
art. 22 - cessazione dalla carica di consigliere comunale
art. 23 - supplenza dei consiglieri comunali

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE
art. 24 - la giunta comunale
art. 25 - composizione e nomina della giunta
art. 26 - attivita' e funzionamento della giunta
art. 27 - doveri - divieto di incarichi e consulenze
art. 28 - competenze della giunta
art. 29 - adunanze e deliberazioni

CAPO IV IL SINDACO
art. 30 - il sindaco - funzioni e competenze
art. 31 - attribuzioni nei servizi di competenza statale
art. 32 - vicesindaco
art. 33 - mozione di sfiducia - sostituzione
art. 34 - dimissioni - impedimento - rimozione - decadenza - sospensione o decesso

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
art. 35 - istituti
art. 36 - l'iniziativa popolare
art. 37 - organismi di partecipazione e consultazione
art. 38 - il referendum consultivo
art. 39 - limiti al referendum consultivo

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO art. 40 - diritto di partecipazione pag. 23 art. 41 - comunicazione
art. 42 - accordi - recessi - controversie
art. 43 - limiti al diritto di partecipazione
art. 44 - l'azione popolare

CAPO III IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI
art. 45 - diritto di accesso
art. 46 - limiti al diritto di accesso
art. 47 - diritto all'informazione

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO
art. 48 - istituzione e finalita'
art. 49 - elezione - durata - requisiti
art. 50 - ineleggibilita' - incompatibilita' - decadenza
art. 51 - revoca
art. 52 - prerogative
art. 53 - modalita' di intervento
art. 54 - rapporti con il consiglio
art. 55 - rapporti con i consiglieri comunali
art. 56 - ufficio
art. 57 - trattamento economico

TITOLO IV - MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I MODIFICHE TERRITORIALI
art. 58 - modifiche territoriali

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
art. 59 - forme associative e di cooperazione

TITOLO V - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE
art. 60 - principi generali amministrativi
art. 61 - potesta' regolamentare

CAPO II ORGANIZZAZIONE
art. 62 - organizzazione degli uffici e dei servizi
art. 63 - il segretario comunale
art. 64 - il direttore generale
art. 65 - i responsabili dei servizi
art. 66 - la conferenza dei responsabili dei servizi
art. 67 - responsabilita'

CAPO III SERVIZI PUBBLICI
art. 68 - forme di gestione
art. 69 - indirizzo - vigilanza - controllo
art. 70 - nomina e revoca amministratori

CAPO IV FINANZA E CONTABILITA'
art. 71 - demanio e patrimonio
art. 72 - tributi comunali
art. 73 - bilancio e programmazione
art. 74 - il programma dei lavori pubblici
art. 75 - il rendiconto di gestione
art. 76 - contratti

CAPO V CONTROLLI
art. 77 - revisori dei conti
art. 78 - controlli interni
art. 79 - il controllo di gestione

TITOLO VI - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

art. 80 - revisione ed abrogazione dello statuto

TITOLO VII NORME FINALI

art. 81 - disposizioni finali

Torna su

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - principi generali e programmatici - autonomia e partecipazione

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Andrano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Andrano, luogo di antica civiltà e di gente di grande solidarietà, si ispira ai principi del rispetto della persona umana, della pace, della libertà, della giustizia e della cooperazione tra gli uomini e tra i popoli, ripudia ogni forma di razzismo e di violenza, e garantisce a ciascuno uguali diritti e uguali doveri.

3. La Comunità locale è titolare del diritto di autonomia in uno Stato fondato sui principi del federalismo democratico nel rispetto della Carta Costituzionale. Tale diritto si esprime e si concretizza anche nella formazione dell'ordinamento generale del Comune attraverso lo Statuto ed i Regolamenti

4. Il Comune rappresenta la comunità di Andrano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di Lecce e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Unione Europea e della comunità internazionale.

5. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Andrano ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione.

6. Il Comune di Andrano, nell'ambito della sua autonomia locale, riconosce e promuove la propria vocazione di ente-sistema, che governa il territorio e lo sviluppo nell'ambito di politiche di area per costruire un sistema territoriale omogeneo in grado di competere sul mercato degli investimenti e dello sviluppo globalizzato.

7. Il Comune di Andrano, in virtù del principio di sussidiarietà, sviluppa la dinamicità delle relazioni e le capacità di sviluppo attraverso una programmazione flessibile e partecipata, nella dimensione territoriale adeguata e più vicina possibile alla comunità, nella quale sostenere proficuamente le relazioni fondamentali per lo sviluppo: l'equilibrio tra sviluppo e ambiente, il rapporto tra ricerca e produzione, tra formazione e mercato del lavoro, insieme ai processi di mobilità e di comunicazione.

8. Il Comune definisce consensualmente gli obiettivi, i requisiti e la priorità dello sviluppo, a partire dalla condivisione e generalizzazione dinamica delle conoscenze del territorio relativamente alle sue caratteristiche strutturali e ambientali, alla sua identità storica e culturale, alle sue vocazioni produttive ed assetti proprietari, ai fenomeni economici e sociali più rilevanti e alla loro dinamica.

9. Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dall'art. 2, comma 5, della legge 10.4.1991, nr. 125, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Assicura, di norma, ove le concrete condizioni lo consentano, la presenza di uomini e donne nella Giunta, negli Organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

10. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta europea delle autonomie locali" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata al processo di unificazione d'Europa. A questo fine opera per favorire i progetti di integrazione politico-istituzionale della comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali.

11. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8.3.1994, nr. 203 e al D. L.vo 25.7.1998, nr. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 2 - SEDE - TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

1. Il territorio del Comune, comprendente Andrano capoluogo, la frazione di Castiglione e la Marina di Andrano, si estende per 15,47 Kmq e confina con i Comuni di Tricase, Montesano, Surano, Spongano, Diso e con il Mare Adriatico.

2. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

3. Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite dalla Regione.

4. Denomina le borgate e le frazioni.

5. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Andrano - via Michelangelo, 25. La delegazione comunale nella frazione di Castiglione è ubicata in Via Galilei 2. Lo spostamento delle sedi suddette deve essere preceduto da un atto di indirizzo del Consiglio Comunale.

6. Le adunanze della Giunta si svolgono normalmente nella sede comunale e quelle del Consiglio nell'aula consiliare sita nel Castello Spinola-Caracciolo; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

7. All'interno del territorio del Comune di Andrano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

8. Il Comune di Andrano ha: a) un proprio gonfalone: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione COMUNE DI ANDRANO. Le parti in metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dei colori nazionali frangiati d'argento. b) uno stemma: di rosso a sette spighe di frumento d'oro e a sei foglie lineari dello stesso, alternate, il tutto posto a ventaglio e legato d'azzurro. Ornamenti esteriori del Comune concessi con Decreto del Presidente della Repubblica n° 648 del 23.1.1984 e dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.

9. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento, può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

10. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

11. La festa del Santo Patrono è fissata, per Andrano capoluogo, nella giornata di ciascun anno in cui si celebra la ricorrenza della Madonna delle Grazie e, per la frazione di Castiglione, nella giornata di ciascun anno in cui si celebra la ricorrenza dei Santi patroni Antonio e Oronzo.

12. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'"ALBO PRETORIO" per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi e Uffici, ad eccezione degli atti di liquidazione, e per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

13. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti di cui al comma precedente.

14. Il Regolamento degli Uffici e dei servizi detta norme intese ad individuare i soggetti competenti alla certificazione della avvenuta pubblicazione degli atti del Comune soggetti a pubblicità; la competenza è attribuita, secondo criteri di efficacia ed efficienza, ai responsabili di Servizio, ovvero al Segretario, ovvero, se costituito, al Responsabile dell'apposita unità operativa dedicata.

ART. 3 - AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Andrano ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato. Il Comune di Andrano ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato.

2. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali a tali attività, quale condizione imprenscindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

3. A tal fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della comunità.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONI PER LO SVILUPPO

1. Il Comune di Andrano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, promuove la costituzione di un'efficiente rete sistemica, adeguata territorialmente, con gli enti e con tutti i soggetti pubblici e privati, il cui intervento risulti decisivo per le politiche di sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune persegue e realizza un'amministrazione integrata come forma preminente della concentrazione e semplificazione dei procedimenti, del sistema amministrativo a rete, sinergico e flessibile, fondato sulla capacità di relazione e di sintesi con gli altri soggetti, pubblici e privati, decisivi per lo sviluppo e per l'efficienza e la qualità dei servizi e delle funzioni comunali.

3. Il Comune realizza il proprio modello di sviluppo avvalendosi, tra l'altro, dell'esercizio in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi comunali, della costituzione di uffici comuni o dell'Unione di Comuni e avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, associative, economiche, sportive e culturali operanti sul territorio. A tal fine utilizza tutti gli strumenti e le forme collaborative e concertative previste dalla legge.

ART. 5 - SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale e della normativa vigente, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro sia in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di assistenza a categorie predeterminate.

2. Assicura servizi sociali fondamentali ai cittadini più deboli.In particolare, sostiene la famiglia, protegge la maternità, tutela l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione, promuove e attua interventi a favore degli anziani, favorisce il recupero dei soggetti diversamente abili e promuove il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.

3. Il Comune concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrate, si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità comunale, promuove e realizza politiche per l'accoglienza e per il rispetto dei diritti per gli stranieri immigrati, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito.

4. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero e al turismo sociale.

5. Concorre ad assicurare, con l'Azienda Sanitaria Locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti della competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari.

6. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.

7. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

ART. 6 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

2. Individua, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale al fine di tutelare il consumatore.

3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

4. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese individuali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la conservazione e valorizzazione delle componenti ambientali e naturali.

7. Promuove lo sviluppo dell'agricoltura e valorizza il territorio rurale, tutela e valorizza le specificità ambientali e naturali locali.

ART. 7 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo il superamento delle barriere architettoniche.

5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Regione, la Provincia ed altri enti territoriali anche non economici, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale e sovracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale.

ART. 8 - FUNZIONI

1. Il Comune di Andrano, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio.

2. Il Comune può svolgere tali funzioni anche mediante quelle attività che possono essere esercitate, in modo efficiente ed adeguato, dall'iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro formazioni sociali secondo le modalità stabilite dai regolamenti.

3. Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

ART. 9 - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e dal presente Statuto ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni. 3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 11 - L'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto della informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente, possibilmente almeno una volta l'anno, relaziona alla cittadinanza sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

4. Garantisce, comunque, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modificazioni.

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Capo I - Definizione e deliberazioni

ART. 12 - ORGANI

1. Sono organi del Comune: a) il Consiglio comunale b) la Giunta comunale c) il Sindaco

2. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Capo II - Consiglio Comunale

ART. 14 - CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle apposite norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché la modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà.

8. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la Bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea ed il vessillo del Comune, se disponibile, per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

ART. 15 - ELEZIONE E DURATA

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione o scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili.

ART. 16 - PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio comunale susseguente alle elezioni amministrative è convocata dal Sindaco neo-eletto entro il perentorio termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. In tale seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo III del Dlgs n° 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del medesimo decreto.

3. Dopo le operazioni di convalida degli eletti, descritte nel precedente comma, ed il giuramento del Sindaco, il Consiglio comunale nella stessa prima seduta riceve la comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.

4. L'adunanza è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

ART. 17 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART. 18 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che deve prevedere, in particolare, le modalità e i termini per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche a detto regolamento. Il regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 19 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 30 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, di regola entro settembre, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti 11 strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco può presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 20 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 21 - PREROGATIVE, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi, senza vincolo di mandato, rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, e agli stessi possono essere conferite deleghe da parte del Sindaco.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, secondo le modalità dettate dall'art. 39 - comma 2 - del Dlgs n° 267/2000.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, proposte e mozioni di deliberazione.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

7. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha riportato la maggiore cifra individuale data dalla somma dei voti di preferenza più quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

9. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge

10. I Gruppi consiliari, costituiti secondo le norme fissate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 22 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nel corso dell'anno, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. n° 267/2000.

ART. 23 - SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere disposta ed adottata a norma dell'art. 59 del D.Lgs. n° 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del procedimento di sospensione, provvede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso.

2. La sostituzione del Consigliere sospeso di cui al comma che precede, avviene affidando la supplenza per l'esercizio delle medesime funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti, nei confronti del quale non sussistono condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. 4. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del precedente Articolo.

Capo III - Giunta Comunale

ART. 24 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso amministrativo, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 25 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero minimo di 4 e massimo di 6 Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono normalmente scelti tra i Consiglieri Comunali. In numero non superiore ad uno, l'Assessore può anche essere scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. L'eventuale Assessore esterno partecipa alle sedute consiliari con la sola facoltà di parola e senza diritto di voto; lo stesso non può essere scelto tra coloro che, già presentatisi come candidati alle ultime elezioni amministrative, non abbiano ottenuto i consensi necessari per l'elezione a Sindaco o a Consigliere comunale e non può essere nominato decorsi tre anni dalla data di svolgimento delle ultime consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.

4. I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Della eventuale sopravvenuta variazione numerica della composizione della Giunta, il Sindaco ne darà motivata comunicazione al Consiglio prima di procedere alla revoca o alla nomina di uno o più Assessori.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nei successivi trenta giorni. Nel caso che i componenti della Giunta per qualsiasi causa giungano ad un numero inferiore a quello fissato dal Sindaco al momento dell'elezione o in quello successivo previsto dal comma precedente, lo stesso Sindaco è tenuto a ripristinare l'integrità numerica della Giunta nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e nei successivi trenta darne comunicazione al Consiglio. La discussione sulle comunicazioni del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.

6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e di ogni singolo Assessore. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

8. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 26 - ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni

2. A ciascun Assessore sono assegnate dal Sindaco, con l'atto di nomina, le funzioni organiche ordinate per materia e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo del settore cui è preposto.

3. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco, svolge le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Le procedure per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel regolamento di cui al successivo comma.

6. Il Consiglio comunale adotta un regolamento per l'esercizio delle attività della Giunta.

ART. 27 DOVERI - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 78, commi 2 e 3, del Dlgs. n° 267/2000, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Agli Assessori, ma anche al Sindaco e ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determinino la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni e le rinunce entro il termine di dieci giorni dalla convalida degli eletti. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere comunale.

ART. 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del Dlgs n° 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Fermo restando quanto disposto al 1° comma, spetta alla Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e in relazione all'attività caratterizzata da discrezionalità politico-amministrativa: A) In materia di contabilità, bilancio e tributi: 1) approva lo schema di bilancio annuale, pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica (art. 174, c. 1); 2) adotta la deliberazione per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione (art. 195, c. 2) e per la richiesta di anticipazione di tesoreria; 3) il prelevamento del fondo di riserva e le variazioni di bilancio in caso di necessità ed urgenza, a norma di legge; 4) quantificazione semestrale delle somme non assoggettabili ad esecuzione o espropriazione forzata; 5) approva il P.E.G. e le sue variazioni, su proposta del Direttore Generale o, se non nominato, il piano degli obiettivi e le direttive gestionali ai Responsabili dei servizi e uffici nei termini stabiliti dal Regolamento di Contabilità; 6) approva lo schema di rendiconto e la relative relazione illustrativa; 7) determina le aliquote dei tributi, dei servizi, aliquote di imposta, detrazioni, riduzioni ed esenzioni, variazioni dei limiti di reddito, misure di copertura del costo dei servizi a domanda individuale; 8) esercita i poteri organizzativi conferiti dall'art. 78 riguardo al monitoraggio, valutazione e controllo dei costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta; 9) nomina con propria deliberazione il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, al fine di attuare l'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge , nei modi e termini stabiliti all'art. 73, comma 4°, del presente statuto. 10) esercita tutte le altre competenze espressamente rimessele dalla legge; B) In materia di personale e rapporto di lavoro: 1) 1) approva gli accordi di contrattazione decentrata; 2) 2) fissa i parametri, gli standard e la metodologia per la valutazione delle prestazioni e la produttività dei dipendenti, sentito il Direttore Generale; 3) determina la dotazione organica complessiva; approva i regolamenti in materia di organizzazione e di ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; adotta il Regolamento disciplinante il riparto del fondo ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 e i Regolamenti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale; 4) nomina e revoca il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 64, dello Statuto; 5) approva, in relazione agli obiettivi e alle risorse, il piano delle assunzioni, nei termini stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 6) approva le nomine, designazioni o atti analoghi non diversamente assegnate dalla legge, nonché le Commissioni di diverso tipo, sia previste per legge che per autonoma determinazione dell'Ente. In particolare compete alla Giunta la nomina delle commissioni di gara e di concorso, della delegazione sindacale di parte pubblica, del Nucleo di valutazione e del controllo di gestione; 7) adotta il Codice di Comportamento dei dipendenti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali; C) In materia di contratti e di opere pubbliche: 1) adotta l'elenco annuale e il programma triennale dei lavori pubblici; 2) approva gli studi di fattibilità, i programmi esecutivi , i progetti preliminari e definitivi di opere e lavori pubblici, salvo che ricorrano le ipotesi dell'art. 1 della legge 1/1978 e successive modifiche e aggiunte; 3) approva le perizie di variante nei casi previsti dall'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999; 4) gli incarichi professionali e quelli di collaborazione e consulenza esterna; 5) l'affidamento di incarichi in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. D) In materia di gestione del patrimonio: 1) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili; 2) dispone la sdemanializzazione di strade e l'alienazione di beni mobili e beni mobili registrati acquisiti al patrimonio disponibile dell'Ente; 3) delibera in materia di toponomastica stradale; E) In materia di contenzioso: 1) Esprime le valutazioni politico-amministrative sulla costituzione in giudizio e conferisce gli incarichi legali , nei casi previsti all'art. 30, comma 3 , del presente Statuto; F) In materia elettorale: 1) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; 2) delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie; 3) dispone la verifica dello schedario elettorale a norma delle vigenti disposizioni; G) Quale Organo di iniziativa, impulso e collaborazione nelle funzioni politicoamministrative 1) propone al Consiglio i regolamenti; 2) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; 3) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; 4) adotta le intese o gli accordi concertativi endoprocedimentali con altri soggetti pubblici o privati per concordare con essi tempi, modi e termini per raggiungere un fine pubblico prestabilito, nel rispetto delle prerogative consiliari e gestionali; 5) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione, Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; H) In materia dei servizi alla persona: 1) i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

ART. 29 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori, e che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, anche tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata,, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2°, della legge n° 241/90.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. Il Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.

6. Le deliberazioni adottate nel corso della seduta della Giunta Comunale sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Capo IV - il Sindaco

ART. 30 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune sia dal punto di vista politico che di quello amministrativo. Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti, avvalendosi della collaborazione del Direttore Generale, se nominato, del Segretario comunale e dell'apparato gestionale dell'ente. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno e la data delle rispettive adunanze.

3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. La rappresentanza in giudizio, con i poteri di conciliare, transigere, rinunciare alle liti e agli atti e costituirsi o resistere in giudizio, è esercitata dal Sindaco. Questi nella decisione si avvale delle valutazioni tecniche sulle ragioni della lite formalizzate dai Responsabili dei Servizi o Uffici competenti in materia e, ove venga interessata l'attività di governo, delle valutazioni politico-amministrative espresse dalla Giunta Comunale.

4. Il conferimento degli incarichi legali spetta al Sindaco, salvo quando l'incarico è riferibile all'attività di governo, nel qual caso compete alla Giunta Comunale.

5. Il Sindaco promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza.

6. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. A tutte le nomine ed alle designazioni provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero nei termini di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco nomina i Responsabili dei servizi, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel richiamato regolamento e nel rispetto dei principi fissati dagli Artt. 109 e 110 del Dlgs n° 267/2000; attribuisce e definisce gli incarichi, anche a carattere temporaneo ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità e procedure stabilite nel regolamento, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 110 del Dlgs n° 267/2000.

8. Il Sindaco, secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nomina e, previa deliberazione della Giunta, revoca il Segretario comunale. Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore.

9. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

10. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, a coordinare e riorganizzare, l'orario degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

11. Il Sindaco indice i referendum comunali di cui all'art. 8 del Dlgs n° 267/2000.

12. Il Sindaco, in conformità ai programmi dell'Ente, promuove, conclude ed approva con atto formale gli accordi di cui all'art. 34 del Dlgs n° 267/2000, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo.

13. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, avvalendosi dei Responsabili dei Servizi, salvo quanto previsto dal comma 2. del successivo art. 31. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

14. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

15. Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, secondo la seguente formula : " Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse della comunità amministrata ".

16. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli altri adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; c) allo svolgimento delle funzioni, affidategli dalla legge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto. Dette funzioni sono esercitate dal Sindaco avvalendosi dei Responsabili dei Servizi e Uffici, che adotteranno i relativi provvedimenti, salvi i casi di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2. è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente 1° comma, lettere a), b), c), d), e nell'Art. 14 del Dlgs n° 267/2000, al Presidente del Consiglio circoscrizionale, ove esista, o ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nei quartieri e nelle frazioni.

ART. 32 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è un componente della Giunta comunale il quale, espressamente nominato dal Sindaco, a norma dell'Art. 46 del Dlgs n° 267/2000, lo sostituisce, ai sensi dell'Art. 53 del Dlgs n° 267/2000, in caso di sue dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso ( sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio ) o di sua assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'Art. 59 del citato Dlgs.

2. Il Vicesindaco riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, gli Assessori esercitano le funzioni del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 33 - MOZIONE DI SFIDUCIA - SOSTITUZIONE

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario comunale. Nel calcolo dei due quinti non è compreso il Sindaco. La frazione si arrotonda per eccesso se supera il 50% e per difetto se è inferiore al 50%.- Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del Dlgs n° 267/2000.

3. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma 2., vi provvede il Vicesindaco. In caso di inosservanza di detto obbligo, previa diffida, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

4. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco sfiduciato.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, ovvero di impedimento temporaneo, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco delegante, salvo ad assegnarle, con proprio provvedimento, ad altro Assessore nominato in sostituzione del cessato, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto .

ART. 34 - DIMISSIONI - IMPEDIMENTO - RIMOZIONE - DECADENZA - SOSPENSIONE O DECESSO

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. In detto periodo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale ed acquisite al protocollo generale del Comune. Da tale data decorre il termine di venti giorni, trascorso il quale divengono efficaci ed irrevocabili, a norma dell'art. 53 del Dlgs n° 267/2000.

3. Per le dimissioni presentate nel corso di una seduta della Giunta comunale o del Consiglio, regolarmente verbalizzate, il termine di cui sopra decorre dal giorno della seduta stessa.

4. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

5. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti di partecipazione

ART. 35 - ISTITUTI

1. Sono istituti della partecipazione : a) l'iniziativa popolare; b) gli organismi di partecipazione; c) il referendum consultivo; d) la partecipazione al procedimento amministrativo; e) l'azione popolare; f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi; g) il difensore civico.

ART. 36 - L'INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Uno o più cittadini possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco è, altresì, tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio comunale e alla Giunta, a seconda delle loro competenze.

4. Il Comune si avvale dei contributi di idee che gli Ordini e Collegi professionali, riuniti in libera associazione, forniscono su temi programmatici che interessano materie nelle quali sono comunque impegnate competenza tecnica ed esperienza scientifica. Tale partecipazione delle libere associazioni è realizzata mediante l'offerta libera e spontanea e può essere, altresì, domandata dall'Amministrazione ( dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale, dalle commissioni ) preventivamente ed in funzione di ogni deliberazione che, direttamente od indirettamente, interessi il campo concreto delle attività professionali o il campo della esperienza scientifica nel quale sono impegnate le professioni.

5. Quando l'attività dell'Amministrazione interessa ambiti di rilevanza economica, giuridica e tecnica, il Comune si avvale dell'apporto libero di una consulta tecnica costituita nella libera associazione tra gli ordini ed i Collegi professionali e composta da rappresentanti allo scopo delegati dagli Ordini degli Architetti, degli Avvocati, dei Dottori commercialisti, degli Ingegneri, del Collegio dei Ragionieri. Tale apporto o contributo viene offerto spontaneamente e può anche essere preventivamente domandato. La consulta tecnica indirizza note tecniche, per il tramite del Sindaco, alla Giunta, al Consiglio ed alle commissioni.

6. Il regolamento del Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma 3., prevede modalità e termini per la presentazione, ricezione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

7. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

ART. 37 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero e al reinserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi e i piani. In particolare, su provvedimenti di esclusivo interesse locale, il Comune può deliberare di volta in volta la consultazione separata di cittadini residenti nei centri urbani di Andrano, Castiglione e Marina di Andrano.

4. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

ART. 38 - IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. E' indetto, altresì, referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano un numero di elettori pari ad un decimo della popolazione risultante dall'ultimo censimento.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare sulla proposta sottoposta a referendum. Qualora il Consiglio comunale deliberi in contrasto con i risultati del referendum stesso, è tenuto a rideliberare sulla medesima proposta entro il termine di novanta giorni.

5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 39 - LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

1. 1.Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale e di regolamenti interni.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dalla data di svolgimento di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, a meno che la richiesta non pervenga da due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 40 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 41 - COMUNICAZIONE

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati : a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 42 - ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 40, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 43 - LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le decisioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 44 - L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettino al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salve le eccezioni di legge.

Capo III - Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi

ART. 45 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti Amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

ART. 46 - LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

3. Il diritto di accesso è limitato, altresì, in ordine all'obbligo di riservatezza dei dati personali che possono formare oggetto di trattamento ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni.

ART. 47 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Gli atti amministrativi sono pubblici. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 45, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione agli interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

2. Il Comune individua un Ufficio cui affidare il compito di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti, che, comunque, li riguardino.

3. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti salvo i limiti di cui al precedente art. 46.

4. Nell'ambito della propria struttura e nel contesto della propria organizzazione, il Comune, a mezzo di apposito regolamento, costituisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. I compiti assegnati a detto ufficio, attuabili anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, sono così definiti: a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al Capo III della legge n° 241/90; b) informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) comunicazione istituzionale; d) ricerca e analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche di questo ente, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

Capo IV - Il difensore civico

ART. 48 - ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune, l'ufficio del Difensore Civico con sede presso la casa comunale.

2. Il Difensore Civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 49 - ELEZIONE - DURATA - REQUISITI

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune. Al terzo scrutinio da tenersi almeno sei mesi dopo il secondo è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune ( nel computo è compreso il Sindaco ).

2. Nel caso in cui nessun candidato ottiene la predetta maggioranza l'elezione è effettuata dal Consiglio non prima di sei mesi dalla data dell'ultima seduta in cui l'argomento è stato discusso. La votazione avviene con le stesse modalità di cui al comma precedente.

3. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per la elezione.

4. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e scelto fra i cittadini che diano garanzia di indipendenza ed imparzialità e preferibilmente tra coloro che abbiano avuto esperienze attinenti l'incarico.

ART. 50 - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - DECADENZA

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale; b) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionale, provinciale e comunale; c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. L'incompatibilità del Difensore Civico sussiste, altresì, nel caso di parentela o affinità entro il quarto grado con membri del Consiglio, con il Segretario e i dipendenti di ruolo del Comune di Andrano.

3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

5. Il Difensore Civico, alla scadenza del mandato, non può candidarsi a Sindaco e a Consigliere comunale nelle elezioni amministrative successive.

ART. 51 - REVOCA

1. Il Difensore Civico, in caso di gravi motivi connessi nell'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.

ART. 52 - PREROGATIVE

1. Spetta al Difensore Civico: a) intervenire presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause; b) agire, sia su richiesta di chiunque via abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità; c) segnalare eventuali irregolarità al Difensore Civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione; d) esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del su mandato; e) il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti; f) qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria; g) esercitare, altresì, il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi e nei modi previsti dall'Art. 127 del Dlgs n° 267/2000.

ART. 53 - MODALITA' D'INTERVENTO

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica, ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del Difensore Civico.

3. Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, può rigettarla, con obbligo di adeguate motivazioni, oppure può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d'intesa col funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco o dell'organo competente l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

ART. 54 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio comunale, per la discussione, entro il trenta aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

ART. 55 - RAPPORTI CON I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali e gli Assessori non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

ART. 56 - UFFICIO

1. Il Difensore Civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali o dagli enti dipendenti.

2. Il Consiglio comunale stabilisce il numero e le qualifiche d'intesa con il titolare dell'incarico.

3. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

ART. 57 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità nella misura del 45% rispetto a quella percepita dal Sindaco e i rimborsi spese come per legge.

TITOLO IV - MODIFICHE TERRITORIALI - DECENTRAMENTO, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Capo I - Modifiche territoriali

ART. 58 - MODIFICHE TERRITORIALI

1. Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri Comuni.

Capo II - Forme associative e di cooperazione

ART. 59 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.

2. Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi, coinvolgenti più livelli di governo, può avvalersi dei moduli associativi procedimentali previsti dalla normativa e dallo Statuto vigenti.

TITOLO V - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - Organizzazione uffici e personale

ART. 60 - PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dall'Art. 9 del presente Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dei dirigenti, funzionari e responsabili di servizio, compatibilmente con la struttura dell'ente e con i contratti nazionali di lavoro della categoria, per l'attuazione degli obiettivi secondo termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.

2. Gli organi elettivi e di direzione politica, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello apicale dell'ente; d) tutti gli altri atti individuati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nel rispetto del principio di netta separazione di cui al precedente comma 1.

3. Ai Responsabili dei servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 61 - POTESTA' REGOLAMENTARE

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune disciplinanti in modo organico l'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale nei propri ambiti funzionali. Essi rispettano i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto e sono approvati, modificati ed abrogati dal Consiglio Comunale ad eccezione di quelli di competenza di altri organi.

2. I Regolamenti non sottoposti per legge al controllo o approvazioni di altri Organi entrano in vigore, di norma, trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza della predetta pubblicazione, salvo sempre diversa, specifica e coerente disposizione contenuta nella deliberazione di approvazione.

Capo II - Organizzazione

ART. 62 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo i seguenti criteri e principi generali: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi, nell'ambito degli atti organizzativi, da parte dei Responsabili dei servizi e degli uffici in ordine all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea; f) flessibilità anche delle strutture di massimo livello, che devono pure provvedere all'analisi dei bisogni, all'elaborazione e proposte di programmi, all'attuazione degli interventi e dei programmi di competenza e che devono assumere il carattere di centri di responsabilità ai fini dell'assegnazione del budget e delle risorse e, quindi, adattarsi alle esigenze funzionali dell'ente ed ai programmi e obiettivi da raggiungere; g) coordinamento infrastrutturale mediante la previsione di idonei strumenti al fine di assicurare, fra l'altro, la razionalizzazione dei metodi e tecniche di lavoro, le modalità di esercizio delle funzioni e la verifica della corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi e di migliorare il rapporto funzionale tra organi elettivi e sfera burocratica; h) istituzionalizzazione di staff di lavoro e di strutture operative temporanee per l'attuazione di progetti e programmi che richiedano particolari professionalità; i) superamento della separazione rigida della competenza nella divisione del lavoro al fine di dare concreta attuazione ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, autonomia e professionalità, nonché funzionalità delle strutture; j) adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione, di verifica e valutazione dei risultati e di quant'altro possa concorrere ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi di cui al presente articolo, anche la fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre ai principi e criteri stabiliti nel presente articolo, si conforma ai criteri generali ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, la dotazione organica complessiva, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali, nonché limiti, criteri e modalità per la nomina dei Responsabili dei servizi, per l'attribuzione degli incarichi e delle collaborazioni esterne sulla base dei principi stabiliti dagli Artt. 108 e 110 del Dlgs n° 267/2000 e dell'art. 7, comma 6. Del Dlgs n° 29/93, nonché per la costituzione di uffici di "staff" posti alle dirette dipendenze del Sindaco e/o della Giunta e/o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo, supporto e raccordo con l'Amministrazione, anche avvalendosi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non può eccedere quella del mandato di detti organi. In tale ultimo caso, al fine di un contenimento della spesa, si potrà provvedere sia con una gestione coordinata del servizio con altri enti locali, sia utilizzando rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo modalità e criteri da predeterminare nel regolamento.

4. Il regolamento può prevedere che la copertura dei posti dei responsabili delle strutture apicali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.

ART. 63 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento.

2. Il Segretario comunale svolge le funzioni di collaborazione e assistenza giuridicoamministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, in particolare, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai Consigli comunali interessati, un Direttore generale.

4. Al Segretario comunale spetta, altresì, in particolare: a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercitare ogni altra funzione attribuita, oltre che dal presente Statuto, dalla legge, dai regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco. d) Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore generale, può conferire le relative funzioni al Segretario comunale stabilendo, previa deliberazione della Giunta comunale, l'indennità aggiuntiva da corrispondere.

ART. 64 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

6. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

7. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

8. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni: a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari; b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta; c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto; d) promuove i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro; e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi; f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili di servizio; g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale; h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito. i) determina, sulla base dei criteri fissati dal Sindaco e sentiti i responsabili dei servizi, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali; j) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, nonché nel caso di accertata inefficienza, previa istruttoria curata dall'ufficio competente.

ART. 65 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato ed al di fuori della dotazione organica, per far fronte ad esigenze di tipo dirigenziale, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, contestualmente all'incarico, deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

3. Ai Responsabili dei servizi compete, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nei limiti delle specifiche attribuzioni: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti già deliberati o programmati in atti fondamentali; d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale; e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni g) ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. h) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione; i) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco; j) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del Dlgs n° 267/2000; k) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal contratto; l) forniscono al Direttore generale, se nominato, o al Segretario comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale e dal Sindaco; n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune. o) conferiscono gli incarichi a legali quando di loro competenza, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del presente Statuto.

4. Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei Responsabili di servizio - che prescinde dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorso - debbono essere fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tenendo conto sia delle attitudini che delle capacità professionali di ciascun dipendente prescelto, salvaguardando la competenza del Sindaco in tale materia, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Dlgs n° 267/2000 e dell'art. 30, comma 7, del presente Statuto.

ART. 66 - LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. E' istituita la conferenza dei Responsabili dei servizi.

2. La conferenza, convocata e presieduta dal Segretario comunale o dal Direttore Generale ove nominato, è costituita da tutti i Responsabili di servizio, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 30, comma 7. 3. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni dell'organizzazione del lavoro.

ART. 67 - RESPONSABILITA'

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i Responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente della regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.

3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti, e regolarmente finanziati in termini a giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedimentali di ogni singolo procedimento. 4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione dei servizi sia per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei conseguenziali provvedimenti.

Capo III - Servizi pubblici

ART. 68 - FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fino sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, ricorre alle forme gestionali previste dalla legge vigente.

2. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione e il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

ART. 69 - INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali;

2. A tal fine spetta al Consiglio comunale: a) la nomina e la revoca degli amministratori degli enti ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritaria; b) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni; c) l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni; d) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale; e) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.

3. Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera a) del comma secondo, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

5. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

ART. 70 - NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori e i sindaci di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo sono scelti dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

3. La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su motivata proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse, Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

4. Per la nomina, designazione e revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo sono applicabili, per quanto compatibili, gli articoli 42, comma secondo, lettera m) e 50, comma ottavo, del Dlgs n° 267/2000.

Capo IV - finanza e contabilità

ART. 71 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 72 - TRIBUTI COMUNALI

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. La potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n° 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

ART. 73 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale; la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi della unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e del pareggio finanziario, della pubblicità.

4. Al fine di attuare l'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge, la giunta comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

ART. 74 - IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1. Ogni anno, entro il 30 settembre, viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio, in conformità allo schema-tipo definito con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e sulla base dell'analisi dei bisogni. Conformemente alle priorità sancite in detto programma, viene compilato l'elenco annuale dei lavori.

2. Il programma dei lavori pubblici comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera inclusa nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma individua, relativamente alle spese da sostenere per le opere previste per il primo anno le risorse certe con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. La variazioni apportate nel corso dell'esercizio sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di approvazione nei termini e con le modalità di cui al comma terzo del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

ART. 75 - IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Tale rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto conto della relazione dell'organo di revisione, ai sensi dell'Art. 227 del Dlgs n° 267/2000, e dell'organo esecutivo dell'ente ai sensi del combinato disposto degli Artt. 151, comma 6, 227, comma 5, lettera a) e 231, comma 1, del medesimo decreto.

2. Il regolamento di contabilità definisce, nell'ambito della normativa di cui agli Artt. 228, 229 e 230 del Dlgs n° 267/2000, procedure, termini e modalità, rispettivamente del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.

ART. 76 - CONTRATTI

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. La stipulazione dei contratti spetta ai responsabili dei servizi, mentre la rogazione compete al Segretario comunale.

Capo V - Controlli

ART. 77 - REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nella ipotesi di cui all'Art. 134, comma 4., del Dlgs n° 267/2000, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1., 4, comma 1., 5, commi 1. E 6, del D.L. n° 293/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 444/94.

4. Il revisore è revocabile solo per inadempienze ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'Art. 239, comma 1., lettera d), del Dlgs n° 267/2000.

5. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periododi tempo stabilito dal regolamento dell'ente. 6. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'Art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo di questo Comune.

7. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti del Comune di Andrano e dai dipendenti della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, della unione dei Comuni di cui potrebbe questo ente far parte.

8. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di affidamento di incarichi di cui all'Art. 238, comma 1., del Dlgs n° 267/2000.

9. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

10. Il co