IMMISSIONE ABUSIVA DELLE ACQUE PIOVANE

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Data:

23 Maggio 13

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IL SINDACO


TENUTO CONTO che le immissioni di acque piovane nella fognatura nera in esercizio sono espressamente vietate dall'art. 24, comma 2, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che disciplina i rapporti contrattuali con gli utenti, in quanto determinano gravi disfunzioni alle opere di convogliamento e depurazione a servizio dei centri abitati, con inevitabili pregiudizi sul sistema eco-ambientale,

dispone

che l'immissione abusiva delle acque piovane, rivenienti dagli spazi di pertinenza degli edifici privati (Cortili, Terrazze, Ecc.), nell'Impianto di Fognatura nera a servizio delle proprie abitazioni, venga eliminato entro e non oltre il 18 Aprile 2011 ponendo in essere tutte le opere necessarie a convogliare tali acque sulla pubblica strada.

Si evidenzia che trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 128 del D. L.gs N. 152/2006, questa Amministrazione Comunale, congiuntamente all'Acquedotto Pugliese, effettuerà  una serie di controlli degli scarichi domestici di fognatura nera. In fase di verifica il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Si precisa che l'accertamento dell'immissione abusiva comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133 del D. Lgs. N. 152/2006 (da €. 3.000,00 ad €. 30.000,00), e previa diffida, la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera c) del suddetto Regolamento.

Il Sindaco
(Avv. Carmine PANTALEO)