IL SINDACO
TENUTO CONTO che le immissioni di acque piovane nella fognatura nera in esercizio sono espressamente vietate dall'art. 24, comma 2, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che disciplina i rapporti contrattuali con gli utenti, in quanto determinano gravi disfunzioni alle opere di convogliamento e depurazione a servizio dei centri abitati, con inevitabili pregiudizi sul sistema eco-ambientale,
dispone
che l'immissione abusiva delle acque piovane, rivenienti dagli spazi di pertinenza degli edifici privati (Cortili, Terrazze, Ecc.), nell'Impianto di Fognatura nera a servizio delle proprie abitazioni, venga eliminato entro e non oltre il 18 Aprile 2011 ponendo in essere tutte le opere necessarie a convogliare tali acque sulla pubblica strada.
Si evidenzia che trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 128 del D. L.gs N. 152/2006, questa Amministrazione Comunale, congiuntamente all'Acquedotto Pugliese, effettuerà una serie di controlli degli scarichi domestici di fognatura nera. In fase di verifica il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Si precisa che l'accertamento dell'immissione abusiva comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133 del D. Lgs. N. 152/2006 (da €. 3.000,00 ad €. 30.000,00), e previa diffida, la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera c) del suddetto Regolamento.
Il Sindaco
(Avv. Carmine PANTALEO)
TENUTO CONTO che le immissioni di acque piovane nella fognatura nera in esercizio sono espressamente vietate dall'art. 24, comma 2, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che disciplina i rapporti contrattuali con gli utenti, in quanto determinano gravi disfunzioni alle opere di convogliamento e depurazione a servizio dei centri abitati, con inevitabili pregiudizi sul sistema eco-ambientale,
dispone
che l'immissione abusiva delle acque piovane, rivenienti dagli spazi di pertinenza degli edifici privati (Cortili, Terrazze, Ecc.), nell'Impianto di Fognatura nera a servizio delle proprie abitazioni, venga eliminato entro e non oltre il 18 Aprile 2011 ponendo in essere tutte le opere necessarie a convogliare tali acque sulla pubblica strada.
Si evidenzia che trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 128 del D. L.gs N. 152/2006, questa Amministrazione Comunale, congiuntamente all'Acquedotto Pugliese, effettuerà una serie di controlli degli scarichi domestici di fognatura nera. In fase di verifica il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Si precisa che l'accertamento dell'immissione abusiva comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 133 del D. Lgs. N. 152/2006 (da €. 3.000,00 ad €. 30.000,00), e previa diffida, la risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera c) del suddetto Regolamento.
Il Sindaco
(Avv. Carmine PANTALEO)