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ORDINANZA N. 245 - REGIONE PUGLIA

ORDINANZA N. 245 - REGIONE PUGLIA

Tutte le notizie

Mercoledì, 03 Giugno 2020.
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia”.
ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 del 27/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 del 27/05/2020

Tutte le notizie | Ambiente ed ecologia

Mercoledì, 27 Maggio 2020.
Dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi dal 15 giugno al 15 settembre 2020. VEDERE DIVIETI, PRESCRIZIONI E SANZIONI RICHIAMATI NELL'ORDINANZA N. 10

ORDINANZA DI CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI NEI GIORNI DI PASQUA E PASQUETTA

Tutte le notizie | Il Comune informa...

Venerdì, 10 Aprile 2020.
ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE PUGLIA Consentite solo le consegne a domicilio

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Tutte le notizie | Il Comune informa...

Venerdì, 20 Marzo 2020.
Nuove misure contro il contagio valide dal 21 al 25 Marzo."" Nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate questa sera con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "È necessario fare ancora di più per contenere il contagio - ha dichiarato il ministro -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia". Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo: è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
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