CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 77, del 4 aprile 2011 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 con i quali sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 giugno e lunedÌ 13 giugno 2011 i seguenti quattro referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione :
- Referendum n. 1, per l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (avente la seguente denominazione : "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione");
- Referendum n. 2, per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione :"Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma");
- Referendum n. 3, per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione : "Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme");
- Referendum n. 4, per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (avente la seguente denominazione : "Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale").
Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia.
Per i referendum di cui trattasi trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero. Tale normativa nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità per i medesimi elettori di optare per il voto in Italia.
Il suddetto diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum e cioè entro il 14 aprile 2011, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, reperibile presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del Ministero www.esteri.it o su quello del proprio ufficio consolare.
Si precisa che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 77, del 4 aprile 2011 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 con i quali sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 giugno e lunedÌ 13 giugno 2011 i seguenti quattro referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione :
- Referendum n. 1, per l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (avente la seguente denominazione : "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione");
- Referendum n. 2, per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione :"Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma");
- Referendum n. 3, per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione : "Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme");
- Referendum n. 4, per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (avente la seguente denominazione : "Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale").
Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia.
Per i referendum di cui trattasi trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero. Tale normativa nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità per i medesimi elettori di optare per il voto in Italia.
Il suddetto diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum e cioè entro il 14 aprile 2011, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, reperibile presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del Ministero www.esteri.it o su quello del proprio ufficio consolare.
Si precisa che opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.