DIVIETO DELL' USO IRRIGUO DELL'ACQUA POTABILE

ORDINANZA N° 35/2010

acqua

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"' ORDINANZA N° 35/2010

OGGETTO: DIVIETO DELL' USO IRRIGUO DELL'ACQUA POTABILE.-

IL SINDACO
VISTA la comunicazione da parte dell'Acquedotto Pugliese s.p.a di Lecce del 02.08.2010 prot. n°99026 pervenuta per via fax lo stesso giorno (prot. Com/le n. 5135) da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A;
VISTO che, specie nelle marine, stà aumentando la popolazione fluttuante, con conseguente aumento dei consumi idrici e riduzione delle pressioni di servizio in rete che penalizzano principalmente le utenze poste a quote più elevate nei differenti abitati;
VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTO l'art. 5 della Legge n° 36/1994 e successive modifiche cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;
RITENUTO di dover impedire sprechi di qualsiasi genere al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;
CONSIDERATA la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici-lavorativi e potabili;
VISTO l'art. 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato adottato nell'ATO Puglia ove è previsto che non può essere concessa la somministrazione di acqua per uso irriguo e vieta qualsiasi utilizzazione differente da quella contrattualmente definita;
O R D I N A
A decorrere dalla data della presente ordinanza:
1. E' fatto DIVIETO ASSOLUTO di utilizzare l'acqua della condotta idrica per annaffiamento di orti, giardini, terreni in generale;
2. E' fatto DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontane pubbliche tali che impediscano il libero prelievo di acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne installate su autoveicoli o portate a rimorchio;
3. E' fatto divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontane pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico e potabile).-
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del C.P.

D I S P O N E

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio del Comune, sia data ampia diffusione attraverso avvisi sul territorio, oltre che la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Andrano
www.comune.andrano.le.it--
Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli agenti di forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano l'acqua per ragione di interesse pubblico autorizzate da questa amministrazione.
DISPONE, ALTRESì
di trasmettere copia della presente Ordinanza a:
- S.E. il Prefetto di Lecce - Viale 25 Luglio -73100 Lecce -;
- AQP S.p.A. - Compartimento di Lecce - S.p.A. - Via Monteroni -73100 Lecce -;
- ATO Puglia Via Borsellino e Falcone,2 - 70125 Bari .-;
- Stazione Carabinieri di Spongano;
- Comando di Polizia Municipale - Sede Comunale -;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini di Legge.-

Andrano lì, 10 Agosto 2010

Il Sindaco
Avv. Carmine PANTALEO "'
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