ICI: versamento ed aliquote

I.C.I. - ADEMPIMENTI ANNO 2006

Dettagli della notizia

Il 30 giugno scade il versamento dell'acconto I.C.I.
Per l'anno 2006 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di procedere alla riscossione diretta;
a partire dal corrente esercizio, infatti, il versamento deve essere effettuato sul nuovo numero di conto corrente postale. - 71319719 intestato a: COMUNE DI ANDRANO SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE ICI
E' stata inviata a tutti i contribuenti una lettera contenente n. 2 bollettini postali da utilizzare per il versamento dell'I.C.I. dovuta.
Si ricorda che è possibile anche il versamento presso il Tesoriere Comunale - Banca Arditi Galati SpA - agenzia di Andrano - indicando tutte le notizie richieste sui bollettini postali

Di seguito riepiloghiamo le principali notizie per meglio adempiere ai propri obblighi:

ALIQUOTE
Con deliberazione della G.C. n. 27 del 13/03/2006 e successiva presa d'atto del C.C. con deliberazione n. 14 del 03/04/2006 sono state fissate, per l'anno d'imposta 2006 le seguenti aliquote:
Aliquota 5,50 per mille da applicare alle abitazioni principali, comprese le pertinenze( garage, cantina, orticello,ecc.);
Aliquota 6,50 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;
Aliquota 6,50 per mille per aree fabbricabili
Aliquota 4,00 per mille per immobili destinati "Bed&Breakfast", per immobili oggetto di recupero edilizio situati nel centro storico; per immobili ove sono presenti portatori di handicap art. 33 L. 104/92; unità immobiliari locate con contratto registrato e utilizzato come abitazione principale.

DETRAZIONE
La detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata per l'anno 2006 nella misura di 155,00; è inoltre possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

USO GRATUITO
Sono equiparate alla abitazioni principale gli immobili concessi ad uso gratuito :
a) Ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado(genitori, figli, nonni-nipoti, zii-nipoti);
b) Agli affini entro il secondo grado (suoceri-generi e nuore, cognati);
Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e viene concessa su istanza prodotta dal richiedente su appositi moduli. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni agevolative.

VERSAMENTO
Il versamento della 1^ rata, nella misura del 50% annuo, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2006. Il versamento della rata a saldo, nella misura del 50 % residuo, dovrà essere effettuato dall'1/12/2006 al 20/12/2006. E' facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta in unica soluzione con scadenza 30 giugno.

RIDUZIONI
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili od inabitabili, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (che ha sostituito,abrogandola, la Legge 4/1/1968 n. 15).

COMUNICAZIONE
La dichiarazione è sostituita dalla comunicazione secondo le norme dell'art. 10 del regolamento comunale e deve essere presentata entro il 1° semestre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha dato origine all'obbligo della comunicazione (acquisizione e/o cessione di diritti reali su immobili).


RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze dei versamenti, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso.
In pratica ,oltre al tributo, andranno contestualmente versati:
- Gli interessi moratori sul tributo non versato al tasso legale del 2,5% calcolati dalla scadenza per il versamento sino al giorno in cui avviene il pagamento
- La sanzione del 3,75% del tributo se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni .
- La sanzione del 5 % del tributo se la regolarizzazione avviene oltre il trentesimo giorno ed entro l'anno.
- La sanzione del 6 % del tributo se la regolarizzazione avviene oltre l'anno ma in assenza di procedimento di liquidazione e/o accertamento

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