Obbligo di accatastamento

Fabbricati non dichiarati - Fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità

Dettagli della notizia

COMUNE DI ANDRANO
Provincia di LECCE


FABBRICATI NON DICHIARATI -
FABBRICATI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITÀ -
OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento 9 Febbraio 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio (G.U. 20 Febbraio 2007, n. 42), recante: "DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ TECNICHE E OPERATIVE PER L'ACCERTAMENTO IN CATASTO DEI FABBRICATI NON DICHIARATI E DI QUELLI CHE HANNO PERSO I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ AI FINI FISCALI";
VISTO l'art. 9 del D.L. 30 Dicembre 1993, n° 557 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 3 Ottobre 2006, n° 262;

R E N D E N O T O

che SABATO 30 GIUGNO 2007 scade il termine per la presentazione, al catasto edilizio urbano, della dichiarazione dei fabbricati con la procedura indicata negli articoli 1 e 2 del provvedimento 9 Febbraio 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio che testualmente recitano:
"Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 Novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono oggetto del presente provvedimento i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 Febbraio 1994, n. 133.
3. Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 Dicembre 1993, n. 557."

"Art. 2 - Adempimenti di parte
1. I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali a seguito del disposto dell'art. 2, comma 37, del decreto-legge 3 Ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 Giugno 2007. In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 Aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
2. Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità per motivi diversi da quelli di cui al comma 1, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali.
3. In mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 Novembre 2006, n. 286.

Dalla residenza comunale, li 12 aprile 2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott. Arch. Biagio M

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